STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE E SPORTIVA DILETTENTISTICA
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
È costituita l'Associazione Culturale e Sportiva dilettantistica "WingTsun KungFu - Trentino A.A.", in sigla (W.T.K.F.). L'Associazione ha sede in Italia, nella città di Pergine Valsugana (TN), via Moretta di sotto n. 4. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Per il raggiungimento degli scopi sociali essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero aprendo sedi distaccate e rappresentanze in altre città.
Art. 2 - SCOPO
L'Associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. L'Associazione non persegue finalità politiche, né religiose, né di lucro ed ha per scopo l'insegnamento, la pratica e la divulgazione delle arti marziali orientali con particolare attenzione al WingTsun Kung-Fu e d'altre attività motorie diverse.
Al fine di raggiungere il proprio scopo l'Associazione svolge le seguenti attività:
a) promuove e sviluppa corsi, riunioni, seminari, manifestazioni artistico-culturali-sportive;
b) pubblicazioni di stampati, mezzi audiovisivi unicamente a scopo didattico e diretti prevalentemente a favore dei soci;
c) quant'altro sia ritenuto necessario e/o opportuno per la realizzazione dello scopo associativo.
Per il perseguimento del suo scopo l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
Art. 3 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 - SEZIONI
Ciascuna Sezione staccata tiene i contatti con la Sede tramite il proprio Responsabile di Sezione. Le Sezioni staccate si impegnano ad alimentare la rete informativa dell'Associazione con i loro piani annuali e con la documentazione sulle attività ritenute significative. L'Associazione organizzerà più volte all'anno presso le Sezioni staccate o presso sedi esterne concordate con la Sezione territorialmente competente per area geografica, corsi, seminari, incontri su tutte le materie oggetto delle Attività dell'Associazione.
Art. 5 - I SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa e professionale. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e deliberazioni sociali, di favorire in ogni modo gli scopi dell'Associazione, il rispetto della civile convivenza ed il godimento di tutti i diritti civili. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio.
L'ammissione degli aspiranti Soci è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda scritta degli interessati. La domanda deve contenere tutti i dati anagrafici del richiedente. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Il Socio versa all'atto della sottoscrizione della domanda una quota d'iscrizione annuale il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio Direttivo.
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione.Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente e su tale ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.
La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.
Ci sono quattro categorie di Soci:
- Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori sono coloro che, avendo espresso il desiderio di divenire soci, possono partecipare alle attività dell'Associazione a scopo conoscitivo e sostengono l'Associazione stessa mediante contributi in denaro od in natura sotto forma di elargizioni a fondo perduto. Tali Soci sono tenuti ad un versamento per ottenere la Tessera Annuale. Tale contributo e' stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori hanno diritto di partecipazione all'Assemblea ma non di voto.
- Soci Effettivi
I Soci Effettivi sono coloro che, avendo ottenuto la qualifica di socio, partecipano alle attività dell'Associazione e collaborano al perseguimento dello Scopo Associativo. I Soci Effettivi hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono tenuti ad un versamento per ottenere la Tessera Annuale e ad un contributo per la partecipazione ai corsi. Tale contributo e' stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione sono presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari
I Soci Onorari sono Soci Effettivi che per la loro personalità, per la loro frequenza all'Attività dell'Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa, hanno contribuito al suo consolidamento ed alla sua valorizzazione. I Soci Onorari hanno diritto di voto nell'assemblea e possono far parte del Consiglio Direttivo.
- Soci Fondatori
I Soci Fondatori sono i promotori dell'Associazione e coloro che l'hanno costituita. I Soci Fondatori hanno diritto di voto nell'assemblea e fanno parte in modo permanente del Consiglio Direttivo.
Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a:
a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
b) riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
c) a partecipare alle elezione degli organi direttivi;
d) discutere ed approvare i rendiconti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti a:
a) osservare le norme del presente statuto e del regolamento interno;
b) pagare la quota sociale annuale e il contributo per la partecipazione ai corsi;
c) astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi e le direttive dell'Associazione;
d) prestare la propria collaborazione ai fini di conseguire lo scopo associativo.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 8 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
L'Associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di:
a) Decesso;
b) Inadempienza dei doveri previsti dall'Art. 7;
c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
d) Espulsione o radiazione per gravi motivi.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
f) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 9 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a totale titolo gratuito.
Art. 10 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria. E' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando al medesimo sia pervenuta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci all'Art. 5 e 6. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Segretario e, in assenza anche di questi, da persona designata dal Consiglio Direttivo.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante:
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati;
- Avviso affisso nei locali della Sede sociale e Sedi distaccate.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) elegge i membri aggiunti del Consiglio Direttivo;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:
e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
g) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i Soci Fondatori e i membri aggiunti eletti dall'Assemblea dei Soci (scelti tra i Soci Onorari), che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni (pena decadenza dall'incarico). I componenti del Consiglio eleggono nel suo seno il Presidente, e i membri aggiunti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
e) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente all'attuazione delle finalità Associative e a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario viene sostituito con altro Socio secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 12 - IL PRESIDENTE
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Esso nomina un Vice-Presidente ed un Segretario con funzioni di Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente dell'Associazione:
a) opera per la realizzazione degli scopi di essa, e provvede all'amministrazione ed al buon funzionamento della medesima;
b) convoca il Consiglio Direttivo e predispone il relativo Ordine del Giorno;
c) riferisce al Consiglio ed ai Soci sulle attività svolte e sui programmi da svolgere;
d) con l'ausilio del Tesoriere predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio il rendiconto finanziario del decorso esercizio e il bilancio di previsione dell'esercizio.
Art. 13 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
b) dagli utili residui delle attività promosse dall'Associazione;
c) da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura da parte di privati ed enti pubblici le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di reinvestire nelle attività Associative di cui all'Art. 2 del presente Statuto tutte le eventuali eccedenze di bilancio.
Art. 14 - BILANCIO
L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale dovranno essere date le pubblicità di legge vigenti. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE
Questo Statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei Soci dell'Amministrazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge Italiana.
Art. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per determinare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto convocati in assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applicheranno le disposizioni contenute nel codice civile e nelle vigenti leggi in materia della Repubblica Italiana.
Approvato con Atto Pubblico del 24/02/2005
Versione scaricabile:
Atto Costitutivo
Statuto associativo